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Eccoci quà!

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venerdì 13 maggio 2011

FEDERALISMO FISCALE E DEMANIALE

Il federalismo fiscale è una dottrina economico-politica, volta a instaurare una proporzionalità diretta fra le imposte riscosse in una
determinata area territoriale del paese e le imposte effettivamente utilizzate dall’area stessa, ovvero la possibilità per le Regioni e gli enti locali (Province e Comuni) di imporre
tasse per finanziare le proprie spese.


Questo già avviene in quanto le Regioni incassano l'addizionale regionale dell'Irpef e l'Irap, l'imposta regionale sulle attività produttive.


Allo stesso modo le Province prendono un'imposta propria ovvero la Ipt (l'imposta provinciale sui trasporti), così come il Comune può contare sull'Ici (l'imposta comunale sugli
immobili) e sull'addizionale comunale dell'Irpef.


Le scienze delle finanze dicono che, il federalismo fiscale si occupa di "comprendere quali tra le competenze e gli strumenti fiscali del governo dovrebbero essere centralizzate e quali
dovrebbero essere poste nella sfera dei livelli decentrati
". In altre parole, è lo studio di come le competenze (spese) e gli strumenti fiscali (entrate) sono assegnate tra i
diversi livelli (in verticale) dell'amministrazione.


Una parte importante è il sistema di trasferimenti o sovvenzioni con cui un governo centrale condivide le entrate fiscali con i livelli inferiori. I governi federali spesso
usano questo potere per far rispettare alcune norme nazionali. Ci sono due tipi principali di trasferimento, condizionato e incondizionato. Un trasferimento condizionato da un
ente federale a un ente locale o un territorio, comporta un certo insieme di condizioni. Un esempio può essere un trasferimento destinato alla sanità. Per ricevere questo tipo
di trasferimento, il livello più basso di governo deve accettare le indicazioni di spesa del governo federale. Il secondo tipo di sovvenzione, incondizionato, di solito è
un trasferimento in denaro o un'assegnazione di entrate fiscali, senza istruzioni di spesa.


Federalismo fiscale in Italia


Il nostro Paese prima dell’attuazione del federalismo era basato sul regionalismo, ossia su un sistema basato su limitate autonomie delle Regioni, mentre allo Stato competeva
tutto quanto non era esplicitamente delegato alle Regioni.


E’stato introdotto, nella nostra costituzione,a seguito della riforma del titolo V operata con la legge cost. n. 3/2001, dall’art. 119 della Costituzione, che ne contiene i principi:

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consento- no ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento. è esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.


Il federalismo in Italia è inteso quindi come un'organizzazione di Stati o di altri enti territoriali (es. Regioni) che si associano per conferire ad un'organizzazione
sovranazionale (lo Stato federale) delle competenze e quindi dei poteri, con la conseguente rinuncia alla propria sovranità nazionale.


Vi sono perciò delle organizzazioni autonome che ritengono più utile delegare alcuni dei propri compiti ad un'altra organizzazione, che se ne occupa per tutte le organizzazioni che si
sono associate, in quanto si confida che una struttura più grande possa svolgere meglio quei compiti (es. politica estera, difesa, gestione dell'economia). Il federalismo fiscale per
diventare operativo peònecessita di una serie di provvedimenti che si snodano nell’arco temporale di 7 anni: 2 anni per l’attuazione e 5 per raggiungere funzionamento a regime. Il
finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni, attraverso l’attuazione del federalismo fiscale, comporterà ovviamente la cancellazione dei relativi stanziamenti di spesa,
comprensivi dei costi del personale e di funzionamento, nel bilancio dello Stato.


A favore delle regioni con minore capacità fiscale, come prevede l’art.119 della Costituzione, interverrà un fondo definito “perequativo”: un fondo per le funzioni fondamentali (sanità,
istruzione, assistenza e trasporto locale) da finanziare al 100% sulla base dei costi standard e uno sulle altre funzioni dove le differenze tra ricchi e poveri saranno solo
attenuate. Fondo perequativo che partirà nel 2014, quando si terrà conto ancora di un pizzico di spesa storica, e si reggerà interamente sui costi standard nel 2018. Solo nel 2019
quindi la riforma sarà a regime


Federalismo Fiscale nel mondo

In diversi Paesi europei vigono sistemi di federalismo fiscale, che spesso sono accompagnati da un ordinamento federale dello Stato: Germania, Svizzera, Austria e Belgio sono Stati
genuinamente federali, mentre la Spagna è uno Stato regionale, con forte autonomia fiscale alle singole comunità autonome, ma priva di un ordinamento costituzionale federale. A livello
mondiale, alcuni Paesi hanno sia un ordinamento federale riguardo alla forma di Stato sia riguardo al sistema fiscale: è questo il caso di Stati Uniti, Canada, Brasile, Argentina,


FEDERALISMO DEMANIALE


Si tratta di un passaggio preliminare che prelude all'avvento del federalismo fiscale. In sostanza, prima che i tributi vengano pagati su base regionale, lo Stato trasferirà agli
enti locali (Regioni, Province, Comuni) alcuni beni oggi di sua proprietà.Il federalismo demaniale è entrato in vigore grazie alla legge 42.


La struttura di essa prevede la possibilità per il Governo di esercitare la delega mediante atti distinti, sottoposti a principi e criteri direttivi comuni , ai quali si aggiungono
principi e criteri direttivi specifici. Il federalismo demaniale costituisce appunto un criterio direttivo specifico (art. 19) per il cui adempimento è previsto;


1. attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e
funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell’ambito delle
citate tipologie i singoli beni da attribuire;
2. attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
3. ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell’attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
4. individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.


I quattro decreti attuativi che il Governo dovrà varare prevedono, per il momento, il passaggio agli enti locali dei beni marittimi, fluviali e lacustri.


Tra questi ci sono le spiagge che possono essere affittate a stabilimenti balneari, ma ci sono anche i diritti di pesca, le concessioni per i servizi di trasporto fluviale o lacustre,
eccetera. Ma anche i beni immobili di pertinenza marittima, come alcuni fari o fortilizi marittimi.


Tali beni andranno all’ente locale nel cui territorio si trovano.


Ogni Regione, per esempio, potrà gestire i canoni di locazione degli stabilimenti balneari, ma anche le concessioni sull’uso dei fiumi. Quando un bene ricade, invece, per intero
all’interno del territorio di una Provincia (è il caso del lago di Bracciano, per esempio, a Viterbo) allora sarà la Provincia la destinataria del bene medesimo, allo stese modo l’Arno andrà
alla Toscana e l’Adda alla Lombardia.


Uno dei problemi si verifica quando i beni fluviali o lacustri toccano più regioni. Questo si risolve dando allo stato la proprietà di questi beni ( ad esempio il Lago di Garda). Gli
enti locali però non potranno gestire i beni a proprio piacimento. Il primo dei quattro decreti legislativi di attuazione impone limiti molto rigorosi sull’utilizzo del bene che
non deve esser “maltrattato”, deve cioè essere accudito e gestito in “maniera ottimale”, altrimenti potrà essere commissariato dallo Stato. Inoltre è stabilito che le spiagge
non possano essere vendute, se non con uno speciale permesso del governo centrale.


VANTAGGI E SVANTAGGI PER GLI ENTI LOCALI


Premesso che le spese di gestione dei beni acquisiti con il federalismo non peseranno sul patto di stabilità (cioè le regole che impediscono agli enti locali di sforare i bilanci),
va detto che il cattivo stato di alcuni beni comporterà degli esborsi, talora non indifferenti, per gli enti locali.

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