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domenica 15 maggio 2011

FATTURA ELETTRONICA



Con L’ emanazione del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n°52, che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di Iva, sono entrate in vigore anche le regole per la
fatturazione elettronica.


Con la finanziaria 2008 è stato inoltre introdotto l’obbligo per i fornitori della pubblica amministrazione di utilizzare solo le fatture elettroniche per gli scambi commerciali.


La fattura elettronica è un documento informatico dal valore legale perfettamente equivalente a quello della fattura cartacea e consente la sola tenuta del documento informato digitale.


Per certificare la data di emissione, l’autenticità, la provenienza e rendere quindi effettivala caratteristica appena espressa, per ogni documento sono previste alcune indicazioni:


  • Apposizione su ogni documento di una firma digitale
  • Utilizzo del sistema Electronic Data Interchange (EDI) che consente l' interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un canale dedicato e con un formato standardizzato.

Nel mondo della fattura elettronica rispetto a quella tradizionale assume molta importanza la differenza tra data di formazione e data di emissione (che è quella rilevante ai fini giuridici).


Nella fattura cartacea la data di formazione è quella in cui il documento viene stampato e inizia ad esistere, mentre in quella elettronica è la data in cui viene apposta la firma digitale.


Quindi la data che si trova apposta sul documento digitale non è la data di emissione convalidità giuridica come avviene nelle fatture cartacee.


La data di emissione nella fattura elettronica è quella in cui avviene l’invio telematico del documento tra le due parti in causa.


Questo metodo di fatturazione può essere utilizzato dal mittente solo se vi è il consensodel destinatario, il quale dovrà compilare un modulo per l’autorizzazione.


L’invio del documento dovrà poi avvenire tramite e-mail o posta elettronica certificata. I documenti digitali ricevuti e inviati devono essere registrati nei propri archivi informatici entro 15
giorni dalla data di emissione o ricevimento tramite il metodo della conservazione sostitutiva, l’unico che permette di rendere legale fiscalmente e civilmente l’archiviazione dei documenti
informatici, i quali dovranno essere sottoposti a marcatura temporale (data e ora) rendendoli così opponibili a terzi.


E’ obbligatorio inoltre che la conservazione sia tenuta in ordine cronologico e che gli archivi siano consultabili in qualsiasi momento.


Grazie alla fatturazione elettronica vi è un risparmio enorme in termini di spreco cartaceo, utilizzo di sistemi di stampa, costi di invio e dematerializzazione dei documenti, bolli, spazi
dedicati all’archiviazione e di tempi di consegna.


In base ad uno studio dell’Osservatorio del Politecnico di Milano il costo medio dell’ interociclo di operazione svolto con mezzi cartacei è di circa 55 euro, con l’utilizzo dei
mezzi elettronici questo costo scende a 12,65 euro, viene quindi abbattuto del 77%.

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